Macerata 19/11/2006

È costituita una Associazione di Volontariato ed impegno civile denominata “gasmc“, con sede in Macerata in Via Panfilo.

Art. 1

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l’operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:

il consumo critico e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili;

il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione;

la solidarietà tra i soci.

Art. 2

Gli strumenti utilizzati sono :

assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione,”ricette” per l’uso, impatto ambientale, ecc.);

promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;

promozione di iniziative sociali, culturali, scientifiche ed altro secondo lo scopo dell’associazione;

sviluppo di forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;

tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo.

Art. 3

Il domicilio fiscale dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con l’Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

Art. 4

La durata dell’Associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per deliberazione dalla riunione dei soci.(quale?)

Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, versate dai soci, il cui valore è definito annualmente dalla riunione dei soci. La quota associativa è definita ogni anno. L’eventuale adeguamento del valore delle quote viene deliberato dalla normale assemblea dei soci, senza necessità di modifica statutaria.

Faranno parte delle risorse anche:

lasciti;

contributi di enti pubblici, privati e di singoli cittadini.

Art. 6

L’adesione all’Associazione è volontaria e comprende il versamento della quota associativa e la condivisione dello statuto e della carta d’intenti. I nominativi dei Soci sono iscritti in un apposito registro a cura del Presidente, che verifica il regolare versamento delle quote sociali.

Art. 7)

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci plenaria;

– il Presidente.

– il coordinamento

Art.8)

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, il suo mandato è di due anni ed è rinnovabile. L’Assemblea nomina un Vice-Presidente con lo scopo di coadiuvare il Presidente nelle sue attività e di sostituirlo in caso di impedimento. Viene assegnato loro il compito di verificare il versamento delle quote associative.

Art.9)

Il coordinamento ha di norma cadenza mensile. Il Coordinamento e l’Assemblea plenaria dei Soci sono gli unici organi decisionali dell’Associazione. La riunione del coordinamento viene convocata di volta in volta dal Presidente (o dal Vice-Presidente) anche al di fuori delle sede sociale.

Le convocazioni dell’Assemblea e le altre comunicazioni tra i Soci avvengono di norma via e-mail attraverso la mailing list dell’Associazione.

Fermo restando l’obiettivo di raggiungere l’unanimità, o comunque sia il massimo consenso possibile, le decisioni non sono valide se non ottengono il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Art.10)

(aggiunto nel 2013)

Eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione saranno destinati all’organizzazione di eventi culturali o al sostentamento di associazioni no-profit. In nessun caso, tali proventi, potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione dovrà anch’esso essere destinato all’organizzazione di eventi culturali o al sostentamento di associazioni no-profit, o a spese necessarie per il corretto funzionamento della sede .

Art.11)

(aggiunto nel 2013)

Ogni socio del Gruppo di Acquisto Solidale può liberamente decidere di uscire dall’Associazione. L’esclusione di un socio da parte dell’Associazione è prevista solo in caso di gravi scorrettezze del socio che mettano in pericolo l’attività dell’Associazione. Tale eventuale esclusione deve essere votata da almeno 2/3 dei partecipanti ad un’Assemblea plenaria o dal coordinamento appositamente convocati

Art.12)

(aggiunto nel 2013)

L’Associazione, ha cadenza annuale, fornirà ai soci una rendicontazione finanziaria dell’anno precedente. Tale rendicontazione dovrà essere votata a maggioranza dall’ Assemblea plenaria.

Art.13)

(aggiunto nel 2013)

L’Associazione può essere sciolta a seguito di proposta di scioglimento di almeno 20 soci.

Tale proposta dovrà essere votata da almeno i 2/3 dei partecipanti ad un’Assemblea plenaria appositamente convocata. L’eventuale avanzo di gestione o patrimonio residuo dovranno essere devoluti ad associazioni no-profit proposte e votate dalla medesima Assemblea, con la medesima maggioranza.

Art. 14 ex art. 10)

(modificato ordine nel 2013)

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.